Nuovo decreto F-Gas

 

 

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il nuovo decreto nazionale D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati ad effetto serra (F-gas), il quale da attuazione al regolamento (UE) n. 517/2014, abrogando così il vecchio D.P.R. 43/2012 e il regolamento UE 842/2006. Il nuovo D.P.R. è entrato in vigore il 24 gennaio 2019.

Quali novità principali?

Il nuovo D.P.R. introduce alcune novità, di seguito sono riportate le principali.

Nuove attività

La prima è l’estensione del campo di applicazione anche alle seguenti attività, non presenti nel precedente D.P.R.:

  • attività (quali controllo perdite, recupero f-gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento) su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse;
  • attività (quali controllo perdite, recupero f-gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento) su apparecchiature di protezione antincendio che contengono f-gas;
  • attività (quali installazione, riparazione, manutenzione, assistenza, smantellamento e recupero) su commutatori elettrici contenenti f-gas;
  • Recupero di solventi a base di f-gas dalle apparecchiature fisse che li contengono.

La nuova Banca Dati

L’obiettivo del decreto è quello di riuscire ad avere una maggiore tracciabilità dei gas e degli impianti che li contengono, e per fare ciò è stata istituita una Banca Dati sui gas fluorurati ad effetto serra, la quale sarà gestita dalle Camere di Commercio competenti (come già avviene per il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate).

Chi è obbligato

Tutti gli operatori di settore (venditori, frigoristi, installatori e manutentori), quindi, dovranno inviare esclusivamente per via telematica, i dati relativi alle vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse, entro 30 giorni dalla data di intervento.

Andando a vedere più nello specifico, l’obbligo di comunicazione alla Banca Dati decorre dal 24 luglio 2019 (dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto) per i seguenti soggetti:

  • le imprese che forniscono f-gas, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, compresa la modalità di vendita a distanza, dovranno comunicare alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le quantità, la tipologia di gas venduto e gli estremi dei certificati delle imprese acquirenti o, qualora queste non siano soggette a certificazione, delle persone fisiche;
  • le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti f-gas agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, compresa la modalità di vendita a distanza, dovranno comunicare alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, la tipologia di apparecchiatura, il numero e la data della fattura o dello scontrino di vendita e l’anagrafica dell’acquirente con la dichiarazione di quest’ultimo recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata o in alternativa, se l’acquirente coincide con l’impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. Qualora l’acquirente coincida con l’impresa certificata, dovrà trasmettere il numero del certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. Il venditore dovrà rilasciare la dichiarazione nel caso in cui egli offra all’utilizzatore finale il servizio di installazione dell’apparecchiatura venduta.

L’obbligo decorre invece dal 24 settembre 2019 (dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto) per le imprese o le persone fisiche certificate che eseguono:

  • installazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero e commutatori elettrici;
  • interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature, di cui al punto precedente, già installate;
  • attività di smantellamento delle apparecchiature sopra citate.

Che cosa comunicare

Le informazioni che tali soggetti dovranno comunicare entro 30 giorni dalla data di intervento, sono:

  • numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura (solo per chi effettua l’installazione);
  •  anagrafica dell’operatore;
  • data e luogo di installazione;
  • tipologia di apparecchiatura;
  • codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
  • quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione oppure durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;
  • nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
  • dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione oppure l’intervento di controllo, riparazione o manutenzione;
  • eventuali osservazioni.

Per la gestione e la tenuta della Banca Dati, le imprese o le persone fisiche certificate, dovranno versare annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di Commercio competenti, i diritti di segreteria previsti.

L’operatore che ha un controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature, potrà inoltre verificare le informazioni relative alla proprie apparecchiature accedendo alla pagina riservata della Banca Dati e potrà scaricare un attestato contenente tutte le informazioni caricate.

Il Registro telematico nazionale

Il Registro Telematico Nazionale per le persone e imprese certificate continuerà ad esistere e sarà sempre gestito dalle Camere di Commercio.

La novità importante che viene però introdotta dal nuovo D.P.R. è la cancellazione automatica dal Registro delle persone fisiche e delle imprese che risultano già iscritte alla data del 24 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del nuovo D.P.R.) ma non ancora certificate, le quali avranno tempo fino al 24 settembre 2019 (8 mesi dall’entrata in vigore del decreto) per conseguire la certificazione. Nel caso in cui non ottemperino a tale disposizione, la pena sarà, previa notifica all’interessato, la cancellazione dal Registro Telematico Nazionale.

Nuova certificazione?

No, non è necessaria. Tutti i certificati e gli attestati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008, restano validi, in riferimento alle condizioni alle quali sono stati rilasciati, sino alla scadenza originariamente disposta, esclusivamente per le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti F-gas.

Nel caso in cui si voglia estendere la certificazione anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti F-gas, è possibile richiedere l’estensione della validità del proprio certificato o attestato all’ente di certificazione, il quale previa verifica dell’esistenza di requisiti di idoneità per operare sulle suddette apparecchiature, rilascia apposita certificazione integrativa.

Abrogazione dichiarazione F-gas

Con l’entrata in vigore del nuovo D.P.R. 146/2018, il quale abroga il suo predecessore (D.P.R. 43/2012), decade anche quanto riportato all’articolo 16 comma 1 del decreto abrogato, nonché l’obbligo di comunicazione della dichiarazione F-Gas entro il 31 maggio di ogni anno.

In sostituzione di tale obbligo, è stata infatti istituita la Banca dati, di cui sopra, che obbliga quindi gli operatori di settore, e non più gli utenti, alla comunicazione telematica delle informazioni. Tuttavia, l’obbligo di mantenimento dei registri per gli utenti rimane invariato.

Quindi, come chiarito dal Ministero dell’Ambiente, la dichiarazione F-Gas relativa alle informazioni del 2018 non dovrà essere trasmessa (la quale aveva come termine il 31 maggio 2019).

Legionella e impianti di condizionamento: rischi e prevenzione

Nel 2018 se ne è parlato molto quindi vi spieghiamo meglio la materia.

Che cos’è la legionella?

La legionella è un batterio del quale sono state identificate quasi 50 specie diverse e più di 70 ceppi, che si alimenta e propaga sopratutto in presenza di ristagni d’acqua calda, tra i 32 e i 45 °C, che vengono a formarsi in ambienti artificiali, sia di natura industriale che domestica. Si può trovare anche nei fiumi o nei laghi e in generale in tutti gli specchi d’acqua la cui temperatura non è particolarmente bassa, anche se negli ambienti naturali è presente in quantità talmente irrisorie da non costituire un pericolo per la salute.

La malattia del legionario, più comunemente definita legionellosi, è un’infezione polmonare causata dal batterio Legionella pneumophila, il cui nome significa appunto “Legionella amante dei polmoni”. Gli effetti del virus sull’organismo umano sono decisamente gravi e pericolosi tanto che, in determinati casi, possono rivelarsi finanche letali. Si tratta infatti di una fastidiosa infezione alle vie respiratorie che, se trascurata o non riconosciuta prontamente, può portare addirittura alla morte.

Il batterio Legionella è stato così chiamato nel 1976, dopo che un’infezione si era diffusa tra i presenti al raduno della Legione Americana al Bellevue Stratford Hotel di Philadelphia. Durante quell’evento, 221 persone contrassero questa forma di polmonite precedentemente sconosciuta, e 34 morirono. La fonte di diffusione della contaminazione batterica fu identificata nel sistema di aria condizionata dell’albergo.

Scopri i nostri servizi per la prevenzione della Legionella negli impianti di condizio

Scopri i nostri servizi per la prevenzione della Legionella negli impianti di condizio namento e negli impianti idrici

L’infezione da Legionella non si trasmette da persona a persona, ma piuttosto si trasmette attraverso flussi di aerosol e di acqua contaminata, come nel caso di ambienti e locali condizionati o con l’uso di umidificatori. Il batterio, infatti, si riproduce soprattutto in ambienti umidi e tiepidi o riscaldati, come le tubazioni dell’acqua, i condensatori, le torri di raffreddamento dell’acqua, sui quali forma un film batterico. Sedimenti di natura organica, ruggini, depositi di materiali sulle superfici dei sistemi di stoccaggio e distribuzione delle acque facilitano la prolificazione della Legionella.

Per questo, la legionellosi pone un serio problema per la salute pubblica, perché costituisce un fattore di rischio in tutti quei casi in cui le persone sono riunite in uno stesso ambiente, come avviene in case di cura, residenze per anziani, ospedali, piscine e terme e altri luoghi pubblici, nei quali è in funzione un sistema di condizionamento, di umidificazione o di trattamento dell’aria o di ricircolarizzazione delle acque. In particolare, negli ultimi anni, il problema si è manifestato in seguito all’intensificarsi dei viaggi in zone del mondo dove la gestione degli impianti idrici può essere poco accurata.

Sintomi

L’uomo viene infetto dal batterio della Legionella per inalazione dell’acqua contaminata, che va a provocare l’infezione polmonare. Questa, a sua volta, provoca due diversi stati clinici: la febbre di Pontiac, contraddistinta da cefalea, stati febbrili e un malessere diffuso simile a quello influenzale, ma che normalmente, si esaurisce in 5 giorni circa; o la legionellosi, che invece, come abbiamo visto, è ben più grave.

Ai sintomi influenzali, infatti, associa anche possibili disturbi gastrointestinali, cardiaci e neurologici. Complicazioni gravi che, in soggetti particolarmente a rischio (grandi fumatori, anziani, soggetti con particolari patologie cliniche) può essere anche letale. Anche perchè, inizialmente, può essere confusa con una più banale polmonite.

Attenzione ai condizionatori

In virtù di quanto accennato in precedenza, relativamente ai ristagni d’acqua e alla contaminazione per inalazione, sempre più spesso legionella e impianti di condizionamento costituiscono, purtroppo, un binomio imprescindibile.

Occorre dunque prestare molta attenzione a determinate situazioni, particolarmente critiche. Le condizioni a rischio, potenzialmente, sono molteplici; questo perchè Il batterio è particolarmente forte ed in grado di attaccare svariati tipi di materiali: polietilene, plastica, PVC, e finanche l’acciaio.

Ecco perchè gli impianti dedicati all’aerazione artificiale, alla climatizzazione e alla deumidificazione risultano essere tra i principali ricettacoli dove il batterio rischia di annidarsi, facendo proliferare la malattia negli ambienti domestici e lavorativi.

Come contrastare il fenomeno

Il metodo più efficace per contrastare la diffusione dei batteri della legionella negli impianti di condizionamento, è il ricorso a specifici e mirati trattamenti di disinfestazione. Possono essere sia di natura chimica che meccanica con una pulizia in situ dei canali di distribuzione e le centrali di trattamento aria.

Il ricorso ad un tipo piuttosto che ad un altro di trattamento dipende da una serie di fattori differenti, primo tra i quali l’habitat da andare a bonificare. A parità di efficacia, ambienti differenti richiedono diverse modalità di intervento; ecco perchè è indispensabile affidarsi ad una ditta specializzata, che in virtù della sua spiccata professionalità saprà valutare qual’è il trattamento di disinfestazione più idoneo da andare a mettere in atto, nell’ambiente che le viene chiesto di trattare.

Non prendete il problema sotto gamba, richiedete un intervento e mettete in sicurezza il vostro ambiente.

I produttori di caldaie e scaldabagni dal 26 Settembre 2018 dovranno produrre solamente apparecchi a basse emissioni di NOX non superiori a 56mg/kwh.

Apartire dal 26 settembre 2015, in Europa è entrato in vigore un nuovo modo per valutare le prestazioni di prodotti e sistemi di climatizzazione. Si tratta dell’applicazione dei Regolamenti ErP o Ecodesign che hanno individuato nuovi requisiti minimi prestazionali dei prodotti per riscaldamento.

La Fase 1, iniziata proprio il 26 settembre 2015, ha imposto l’obbligo di produrre apparecchi in grado di assicurare specifici standard di efficienza energetica. Da qui l'obbligo, per tutti i prodotti destinati al riscaldamento e/o alla produzione di acqua sanitaria con potenza termica nominale inferiore o pari a 70 kW, di possedere un'etichetta energetica che ne evidenzi la classe di efficienza. Sempre a partire da settembre 2015, per i prodotti destinati al riscaldamento e combinati, è scattato anche l’obbligo del superamento di specifici limiti di efficienza stagionale. Queste soglie sono valide su tutto il territorio della Comunità Europea per i prodotti con potenza termica nominale uguale o inferiore a 400 kW e impediscono l’immissione sul mercato dei prodotti meno efficienti.

EMISSIONI DI OSSIDI DI AZOTO. Il percorso però non si è concluso con l’attuazione degli obblighi previsti a partire dal 2015, ma la Comunità Europea - già allora - aveva messo in atto un ulteriore step che scatterà il 26 settembre 2018. A partire da questa data, infatti, le emissioni di ossidi di azoto, espresse in diossido di azoto, per le caldaie per il riscaldamento d’ambiente e miste che utilizzano combustibili gassosi, non dovranno oltrepassare la soglia di 56 mg/kWh di combustibile di alimentazione in termini di GCV, mentre per gli apparecchi dello stesso tipo, ma alimentati con  combustibili liquidi, il valore da rispettare è 120 mg/kWh. Gli scaldacqua istantanei inoltre devono rispettare - in base al profilo di carico - una determinata efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua ancora più severa.

L’obbligo riguarderà ovviamente i fabbricanti, mentre i rivenditori e i grossisti che hanno nei propri magazzini apparecchi acquistati prima del 26 settembre 2018 non avranno limiti temporali alla vendita di questi apparecchi. Il rispetto di tutte le prescrizioni regolamentarie è quindi demandato all’esclusiva responsabilità dei fabbricanti. E' logico che i tecnici dovranno operare in piena sintonia con l’ordinamento comunitario, per cui diviene essenziale conoscere le caratteristiche tecniche dei prodotti che si andranno a installare per evitare di incorrere in errore.

 

Prossima scadenza. Un aggiornamento del regolamento, con criteri ancor più restrittivi, dovrebbe essere introdotto a partire dal 26 settembre 2019.

Normativa per prese d'aria (UNI CIG 7129)

 

 

Definizioni:

page1image2052469936

Ventilazione: afflusso dell’aria necessaria alla combustione

Aerazione: Ricambio dell’aria necessaria sia per lo smaltimento dei prodotti della combustione, sia per evitare miscele con un tenore pericoloso di gas non combusti.

Apparecchio di tipo A: Apparecchio non previsto per il collegamento a camino/canna fumaria o a dispositivo di evacuazione dei prodotti della combustione all'esterno del locale in cui l’apparecchio è installato. Il prelievo dell’aria comburente e l’evacuazione dei prodotti della combustione avvengono nel locale diinstallazione.

Apparecchio di tipo B: Apparecchio previsto per il collegamento a camino/canna fumaria o adispositivo che evacua i prodotti della combustione all'esterno del locale in cui l’apparecchio è installato. Il prelievo dell'aria comburente avviene nel locale d’installazione e l’evacuazione dei prodotti della combustione avviene all’esterno del locale stesso.

Apparecchio di tipo C: Apparecchio il cui circuito di combustione (prelievo dell'aria comburente, camera di combustione, scambiatore di calore e evacuazione dei prodotti della combustione) è a tenuta rispetto al locale in cui l’apparecchio è installato. Il prelievo dell'aria comburente e l’evacuazione dei prodotti della combustione avvengono direttamente all’esterno del locale.

Locale Aerato: Locale dotato di aperture che consentono l’aerazione permanente; possono essere costituite da:

  • una/più aperture permanenti comunicanti direttamente con l’esterno realizzate su pareti perimetrali, serramenti o infissi;

  • condotti di aerazione

Locale aerabile: Locale dotato di dispositivi che consentono l’aerazione su necessità. Tali dispositivi possono essere costituiti da generiche aperture apribili e comunicanti direttamente con l’esterno quali porte, finestre, lucernari, ecc.

Sono considerati aerabili anche locali dotati di aperture non direttamente comunicanti con l’esterno ma comunicanti con almeno due locali dotati di aperture apribili e comunicanti direttamente con l’esterno.

Apparecchio di cottura con sorveglianza di fiamma: Apparecchio di cottura dotato di dispositivo di sorveglianza di fiamma che, in risposta a un segnale del rivelatore di fiamma, mantiene aperta l’alimentazione del gas, e la interrompe in assenza della fiamma.

Quando sono necessari i fori di ventilazione e di aerazione nei locali d’installazione di apparecchi domestici (piani di cottura, apparecchi di tipo A, B o C) di portata termica non maggiore di 35 kW, 'alimentati da rete di distribuzione gas metano o GPL?

Giungono a questo ufficio varie richieste di chiarimento circa i fori di aerazione da prevedere nei locali d’installazione di apparecchiature a gas alimentati da gas di rete metano o GPL, essenzialmente relativi ad impianti di uso domestico o similare di potenza non superiore a 35 KW. A tal proposito cerchiamo di fare chiarezza su un aspetto molto importante della normativa che riguarda sia gli installatori che i clienti finali, in quanto molti addetti ai lavori ancora oggi per questi tipi d’impianti non realizzano la corretta presa di ventilazione e/o di aerazione in detti locali, e ciò può compromettere la sicurezza dell’impianto e l’incolumità delle persone.

Cerchiamo di analizzare solo alcuni casi più comuni riservando al Tecnico installatore o manutentore (qualificato), responsabile della realizzazione dell’impianto o della manutenzione periodica, di verificare il numero, dimensione e posizione dei fori necessari in base alla specificità dell’impianto in conformità alla norma di riferimento (UNI CIG 7129, UNI CIG 7131, ecc.).

Caso 1

In tutti i locali dove sono presenti solo apparecchi di cottura a gas (es. cucina per abitazione con apparecchiature a gas di portata termica complessiva non superiore a 11,7 KW) è necessario inserire sia aperture di ventilazione che di aerazione.

Generalmente, è necessario realizzare su parete esterna, almeno n. 1 foro in basso per la ventilazione dei locali ad una altezza non inferiore a 30 cm, di sezione utile 100 cm2 ed uno in alto ad una altezza non inferiore a 180 cm, di sezione 100 cm2. Vi sono dei casi (uno dei più comuni) in cui è sufficiente realizzare un solo foro in basso di sezione pari a 100 cm2 (per la sola ventilazione), e cioè, quando l’apparecchio di cottura a gas è provvisto di dispositivo di sorveglianza di fiamma e l’aerazione è garantita da una cappa di aspirazione a tiraggio naturale o elettrica (munita di ventilatore) presente sopra il piano di cottura collegata ad una ad una canna fumaria o tubazione che espelle i residui della combustione/vapori direttamente all’esterno, oppure attraverso un elettro ventilatore collocato sulla parte alta della parete esterna del locale (l’elettroventilatore può essere posto anche sugli infissi esterni). La cappa o l’elettro ventilatore deve essere messo in funzione per tutto il periodo di funzionamento degli apparecchi di cottura.

Caso 2

In tutti i locali dove sono presenti solo apparecchi a gas di tipo C (cosiddette caldaie a tenuta stagna), cioè apparecchi con bruciatori che prelevano l'aria comburente ed espellono i fumi direttamente all’esterno, è sufficiente che il locale di installazione sia aerabile, cioè sia dotato di finestre o porte apribili. Nel caso in cui il locale non sia aerabile, questo dovrà essere dotato di foro di aerazione permanente di sezione non inferiore a 100 cm2 posizionato in alto.

Caso 3

In tutti i locali dove sono presenti contemporaneamente apparecchi di tipo C e apparecchi di cottura, è necessario inserire aperture di ventilazione e di aerazione. Se il locale è aerabile le dimensioni, l’ubicazione e la posizione di suddette prese d'aria (ventilazione ed aerazione), sono sufficienti quelle necessarie per la sola presenza del piano cottura, così come specificato al precedente punto 1.

Caso 4

In tutti i locali dove sono presenti apparecchi con bruciatori a gas che prelevano l'aria comburente dal locale ove sono installati (apparecchi di tipo A, tipo B, tipo C e apparecchi di cottura) è necessario inserire aperture di ventilazione e di aerazione (i cosiddetti fori da fare sulle pareti esterne). Generalmente quando sono presenti le tipologie di apparecchi di cui sopra, è necessario realizzare su parete esterna, almeno n. 1 foro in basso per la ventilazione dei locali ad una altezza non inferiore a 30 cm, ed uno in alto ad una altezza non inferiore a 180 cm. Le dimensioni e l’ubicazione di queste prese d'aria (ventilazione e/o aerazione) dipendono di volta in volta (come specificato dalle norme di riferimento sopra richiamate) dalla potenza termica complessiva e dal tipo di apparecchiature installate, pertanto è necessario che siano calcolate da un tecnico qualificato (installatore, manutentore, ecc.), il quale terrà conto di tutti gli apparecchi installati nel locale e di eventuali interferenze che possono nascere fra loro. In ogni caso la dimensione dei fori sia di aerazione che di ventilazione non possono avere una sezione inferiore a 100 cm2.

Caso 5

Nei locali in cui sono presenti apparecchiature alimentate a gas GPL, le aperture di ventilazione e di aerazione necessarie sono equivalenti a quelle indicate ai punti precedenti, con l’unica prescrizione che le aperture di ventilazione devono avere sempre il filo inferiore ad una altezza non maggiore di 30 cm dal pavimento. Particolare attenzione dovrà essere data a quei locali che ospitano i bidoni mobili di GPL (bombole del gas trasportabili da 10-15Kg) che alimentano apparecchi per uso domestico e similari, la dimensione delle aperture di ventilazione e la caratteristiche di detti locali è regolata dalla norma tecnica UNI CIG 7131, pertanto in tal caso al fine di garantire il rispetto delle norme e la sicurezza dei vostri locali sarà necessario avvalersi di un tecnico qualificato (installatore, manutentore, ecc. ).

OBBLIGO DI ADOZIONE DEI SISTEMI DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA DEGLI IMPIANTI TERMICI

 

 (per informazioni complete cliccare sull'immagine)

 

 

IMPIANTI CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA (anche la semplice caldaia murale)

  • Flltro (UNI 8065) e condizionamento chimico dell'acqua di circuito obbligatori (D.M.26/2015)

           In più:

  • Sotto i 100KW di potenza e sopra i 25°f di durezza è obbligatorio l'addolcitore (UNI 8065).
  • Oltre i 100KW e oltre i 25°f di durezza è obbligatorio l'addolcitore (D.M.26/2015).

Sottocategorie

www.nuovabarletta.com utilizza i cookie per gestire, migliorare e personalizzare la tua esperienza di navigazione del sito. Per maggiori informazioni su come utilizziamo i cookie e su come rimuoverli, consulta la nostra politica sui cookie. Premendo "Accetto" o continuando a navigare il sito acconsenti all'utilizzo dei cookie.

 Informativa privacy ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo “Privacy” (GDPR) Premi altro per leggere l'informativa